Art. 3.
(Definizione dei territori rispetto alla provincia di Roma e alla provincia di Viterbo).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i territori dei comuni di Civitavecchia, Allumiere, Canale Monterano, Cerveteri, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella e Tolfa cessano di fare parte della provincia di Roma e all'area metropolitana di Roma.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni di Montalto di Castro, Monteromano e Tarquinia cessano di fare parte della provincia di Viterbo.